Legislazione

Legislazione

E’ possibile aprire un centro massaggi o centro benessere anche se non si è massofisioterapisti o estetisti, a condizione che non si svolgano nel centro pratiche estetiche o terapeutiche.

Gli operatori del benessere sono lavoratori autonomi e non aziende, quindi non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.
Nella dichiarazione di inizio attività deve essere espressa l’eventuale opzione per i regimi agevolati: contribuenti minimi, nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda l’ I.N.P.S. è necessaria l’iscrizione nella gestione separata

-Codice attività 21 operatore nel settore dell’igiene e della salute, pranoterapeuta
-Codice attività 26 attività diversa: operatore per il benessere fisico.

-Codice di attività Ateco:
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona

Tipologia di attività:

75 attività di massaggi
76 attività di riflessologia
77 attività di pranoterapia (pranopratica)
78 attività di naturopatia
79 altri trattamenti di benessere fisico

Visto il contenuto della legislazione vigente in materia, l’attività svolta dall’Operatore del Massaggiato nell’ambito delle discipline Olistiche e Bio Naturali è esercitabile come stabilito dalla legge.

Legislazione in materia:

 

Legge n. 4 sulle professioni non regolamentate –

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di liberta’ di circolazione, disciplina
le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito
denominata «professione», si intende l’attivita’ economica, anche organizzata, volta alla prestazione
di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro
intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita’ riservate
per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita’ e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico
esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria
attivita’, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento,
quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L’esercizio della professione e’ libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze
e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilita’ del professionista.

5. La professione e’ esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria,
cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

1. coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono
costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate
su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine
di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole
deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle
regole sulla concorrenza.


2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono
la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica
tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.


3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.


4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali
possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonchè ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale a agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.


5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.


6.  Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente
articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche
categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e
l’iscrizione al relativo albo professionale.


7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all’art.3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet,
unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge.

1.  Le associazioni professionali di cui all’art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.


2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.


3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonchè di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività
e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.


1.  Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all’art. 3
pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare
il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale
dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui
all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.


2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle
informazioni fornite nel sito web.


3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui
criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano,
previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni
rappresentate nei comitati stessi.

1.  Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all’art. 4, comma 1,
la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell’associazione;
e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi
statutari;
f) assenza di scopo di lucro.


2. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai
seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione
conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art.2, comma 4.

  1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano
    le professioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’art.

  2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO,
    UNI EN e UNI, di seguito denominate <>, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
    del 12 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

  3.  I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla
    normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività
    professionale e ne assicurano la qualificazione.

  4. Il ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo l’avvenuta
    adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’art.1.
  1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio
    rappresentante legale, un’attestazione relativa:
    a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
    b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
    c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
    d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
    e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
    f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato,
    relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

  2. Le prestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
  1.  L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto
    all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo.
    La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.

  2.  Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del
    proprio numero di iscrizione all’associazione.
  1.  Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative di cui all’art. 3 collaborano all’elaborazione della normativa
    tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando
    all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità
    e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nei rispetti dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi della normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.
  2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna
    associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
  1.  Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

  2.  La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell’art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto
    legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
  1.  Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 gennaio 2013.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino